IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Furore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07.07.2011e s.m.i., ha istituito l’imposta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. N. 23/2011.L’imposta si applica per i pernottamenti fono a 7 (sette) giorni dei soli non residenti nel Comune di Furore. La misura dell’imposta per ogni struttura ricettiva è di Euro 2,00 (due/00) a persona per notte.
Sono previste le seguenti esenzioni:
- I minori fino al compimento del decimo anno di età;
- I portatori di handicap;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
Gli operatori interessati possono registrarsi sul portale del Comune di Furore (www.comune.furore.sa.it) utilizzando il link imposta di soggiorno.
Sarà possibile, quindi, tramite il sito web: dichiarare le presenze, compilare il relativo registro e accedere alla modulistica per la gestione dell’imposta.
COMUNE DI FURORE
(Provincia di Salerno)
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)
Approvato con delibera di C.C. n.21 del 7 luglio 2011
Modificato con deliberazione di C.C. n.41 del 30.11.2011, con deliberazione di C.C.n.9 dell’11.02.2013 e con deliberazione di C.C.n.29 del 30.11.2017
INDICE
Art. 1 Presupposto dell’imposta
Art. 2 Soggetto passivo
Art. 3 Esenzioni
Art. 4 Misura dell’imposta
Art. 5 Obblighi di comunicazioni fiscali
Art. 6 Versamenti
Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento
Art. 8 Sanzioni
Art. 9 Riscossione coattiva
Art. 10 Rimborsi
Art.11Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 12 Contenzioso
Art.13 Trattamento dei dati personali
Art. 14 Disposizioni transitorie
ARTICOLO 1
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
- Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e bed & breakfast situate nel territorio di Furore.
ARTICOLO 2
SOGGETTO PASSIVO
- Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Furore. Il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d’imposta coobbligato al versamento dell’imposta.
- I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero colui che interviene nel pagamento del predetto corrispettivo di cui all’arrt.4, comma 5 ter, del D.L.n.50/2017, convertito nella legge n.96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art.4, comma 5 bis, del D.L.n.50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
ARTICOLO 3
ESENZIONI
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età ed i portatori di handicap
- Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
ARTICOLO 4
MISURA DELL’IMPOSTA
1.L’imposta è pari all’importo al giorno per persona e per i pernottamenti fino a sette giorni effettuati nelle seguenti strutture e nella misura a fianco di ciascuna indicata:
€.5,00 Alberghi di 5 stelle;
€.4,00 Alberghi a 4 stelle;
€.2,50 Alberghi a 3 stelle;
€.2,00 Esercizi ricettivi extralberghieri;
€.2,00 Bed & Breakfast
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE FISCALI
- Il gestore della struttura ricettiva comunica all’Ufficio Tributi del Comune, entro il giorno cinque di ogni mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata al Comune ed all’EPT.
- Il gestore della struttura ricettiva, qualora obbligato, dovrà annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata al cliente la somma e l’avvenuto pagamento dell’imposta di soggiorno.
ARTICOLO 6
VERSAMENTI
- I soggetti di cui all’art.2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo, in qualità di responsabile di imposta coobbligato in solido al versamento dell’imposta, provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Furore.
- Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese solare:
- sul conto corrente postale intestato al Comune di Furore;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario.
dandone comunicazione al Comune anche tramite le procedure informatiche eventualmente messe disposizione.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
- Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l’invito a restituirli compilati e firmati.
ARTICOLO 8
SANZIONI
- Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, .la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento, Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- In caso si reiterata violazione, per almeno due volte consecutive degli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applica la sospensione dell’attività fino a sette giorni.
ARTICOLO 9
RISCOSSIONE COATTIVA
- Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
ARTICOLO 10
RIMBORSI
- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entri il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
- Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.
ARTICOLO 11
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- A norma dell’art.22 della legge 8.6.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, copia del regolamento è tenuto a disposizione del pubblico anche con l’inserimento sul sito internet del Comune perché chiunque possa prenderne visione.
ARTICOLO 12
CONTENZIOSO
- Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D.lgs n.196 del 30.06.2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.